E' obbligatorio, per il genitore, mantenere a proprie spese il figlio maggiorenne?

IL DIRITTO ALL' ASSEGNO DI MANTENIMENTO PERMANE, ANCHE IN CASO DI FIGLIO MAGGIORENNE, FINO A QUANDO IL MEDESIMO, NON ABBIA RAGGIUNTO UNA PROPRIA INDIPENDENZA ECONOMICA O CHE IL MANCATO CONSEGUIMENTO DI QUEST'ULTIMA NON DIPENDA DA FATTO A LUI IMPUTABILE.

( Cassazione, Sezione Prima Civile Sentenza n. 2289 del 16 febbraio 2001)

I FATTI:

Nel 1996 il sig. P. B. otteneva dal Tribunale di Messina la sentenza di divorzio da A.P. Il Tribunale determinava in L. 600.000 mensili 1'assegno per il mantenimento del figlio venticinquenne ( nato nel 1971) convivente con la madre.

Il P.B. proponeva appello sostenendo la mancanza di obbligo di mantenimento di un figlio maggiorenne, che per di piu' rifiutava di svolgere attivita' lavorative che gli fornissero l' autosufficienza. L' appello veniva rigettato in quanto la Corte di Appello di Messina osservava che 1'obbligo di mantenimento della prole maggiorenne si protrae fino al momento in cui questa abbia raggiunto la propria indipendenza economica ovvero versi in colpa per non essersi messa in condizioni di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa e che pertanto doveva ritenersi fondata la richiesta della madre, presso la quale il figlio aveva continuato a vivere, e non risultando che avesse raggiunto una propria indipendenza economica o che il mancato raggiungimento di essa dipendesse da fatto a lui imputabile; inoltre si sottolineava che il B. non aveva formulato in primo grado alcuna domanda diretta all'accertamento del venir meno dei presupposti ai quali era ancorato il suo obbligo di corresponsione dell'assegno, ma aveva per la prima volta dedotto in sede di impugnazione, senza peraltro fornire la relativa prova, 1'avvenuto conseguimento da parte del giovane di un'attività lavorativa.

La Cassazione, investita del problema, ha confermato le sentenze dei giudici di merito, per una serie di motivazioni:

Costituisce infatti giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che il genitore già affidatario il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti resta legittimato a pretendere il contributo dovuto dall’ altro genitore per il mantenimento futuro dei figli stessi (v., tra le altre, Cass. 1999 n. 1353; 1998 n. 8868; 1998 n. 6950; 1996 n. 9238; 1994 n. 6215; 1994 n. 3049; 1992 n. 3019; 1990 n. 1506; 1984 n. 3115; 1982 n. 5271; 1981 n. 5874; 1981 n. 3416).

Infatti costituisce orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato che i genitori restano obbligati a concorrere tra loro, secondo il principio dettato dall'art. 148 c.c., nel mantenimento del figlio divenuto maggiorenne qualora questi non abbia ancora conseguito, senza sua colpa, un reddito tale da renderlo economicamente autosufficiente e che pertanto detto obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finché il genitore o i genitori interessati dimostrino che il figlio ha raggiunto 1'indipendenza economica, ovvero è stato da loro posto nelle concrete condizioni per essere autosufficiente.

Il padre, pero’, non aveva fornito alcuna prova delle sue affermazioni (del fatto, cioe’, che il figlio fosse rimasto economicamente dipendente dai genitori per propria volonta’, avendo rifiutato concrete ed adeguate possibilita’ di lavoro) affermando quindi che la mancata prova da parte del B. della sussistenza di circostanze idonee a determinare 1'estinzione dell'obbligo di mantenimento, comportava il permanere di detto obbligo.

[Commento: Molto scalpore e' stato fatto, non del tutto a proposito, intorno a questa pronuncia della Suprema Corte. Diversi giornali infatti, nel riportare la sentenza, hanno erroneamente ritenuto che la Suprema Corte avesse sancito, con essa, l’ obbligo incondizionato di mantenimento "a vita" dei figli, anche scansafatiche e nullafacenti, da parte dei genitori. Ad una attenta lettura si puo’ osservare, invece, come la Cassazione abbia ribadito come tale obbligo sussista solo nel caso che "questi non abbia ancora conseguito, senza sua colpa, un reddito tale da renderlo economicamente autosufficiente".

La Corte distingue nettamente, cioe’, il caso di colui che sia disoccupato per motivi indipendenti dalla sua volonta’ da quello di colui che abbia rifiutato concrete possibilita’ di ottenere l’ autosufficienza.

Tale ultima circostanza, pero’,deve essere dimostrata, in sede giudiziaria, dal genitore che ne abbia interesse e non puo' essere deotta con criterio presuntivo. La sentenza favorevole al giovane e’ derivata quindi, essenzialmente, dalla mancata prova (da parte del padre) che egli avesse effettivamente rifiutato offerte lavorative che potevano offrirgli la possibilita' di ottenere l’ autosufficienza.]

Daniele Zamperini - Maggio 2002