Il Comune e' tuttora responsabile, insieme alla ASL, dei danni patiti dai cittadini per danni alla salute pubblica.

(Cassazione, III civile n. 10638).

I fatti:

Nicola C., mentre passeggiava per una via centrale di L' Aquila, veniva aggredito e morso da un cane randagio.

Il giovane si era rivolto al giudice di pace chiedendo un risarcimento dei dannio subiti, concesso dal Giudice di Pace, che assegnava l' onere, meta' per ciascuno, al Comune e alla ASL . La responsabilita' del Comune veniva individuata nel fatto che quest' ultimo non aveva controllato che la ASL avesse attuato il programma di prevenzione contro il randagismo. La responsabilita' della ASL era individuata nel fatto che ad essa spettava di tenere sicure le strade dai cani abbandonati.

Il Comune dell’Aquila, proponeva ricorso sostenendo che i cani randagi sono "res nullius", (ovvero non sono di nessuno) per cui l’Amministrazione comunale non può essere chiamata a risarcire i danni da essi provocati.

La Cassazione respingeva il ricorso confermando la responsabilità solidale di Comune e Asl quando non attuano correttamente le campagne antirandagismo.

"La distribuzione dei compiti in materia di assistenza sanitaria fra enti centrali e locali" determinatasi attraverso l'evoluzione legislativa," afferma la Suprema Corte "se ha trasformato l'originario ruolo delle Usl da articolazioni periferiche del servizio sanitario nazionale, poste alle dipendenze del governo locale, in quello di vere e proprie persone giuridiche pubbliche, dotate di autonomia amministrativa con legittimazione sostanziale e processuale, inserite nell'organizzazione sanitaria regionale, tuttavia non ha completamente reciso il legale con l'ente territoriale locale nel cui ambito esse operano, residuando in capo al comune, la definizione delle linee di indirizzo, nell'ambito della programmazione regionale e la verifica dell'andamento generale dell'attività delle Usl, attraverso l'attività di vigilanza del sindaco, il quale opera quale rappresentante dello stesso ente territoriale e non quale ufficiale di governo (articolo 3 comma 14 decreto legge 502/92). Bene a ragione risulta, quindi, affermata la responsabilità del comune di L'Aquila accanto a quella della Asl."

[ La sentenza, come riportato, esce dal caso specifico del morso canino, enunciando invece un principio generale: il Comune resta corresponsabile delle mancanze delle ASL in caso di inadempienze di queste ultime circa gli adempimenti sanitari che la legge attribuisce loro. L' importanza di questo concetto, in caso di contenziosi che riguardino anche altri contenuti, e' evidente. DZ]